TRANSIZIONE 5.0, sono necessarie determinate procedure da seguire con il GSE per beneficiare dell’incentivo.

Il nuovo incentivo fiscale, denominato credito d’imposta transizione 5.0, è regolamentato dall’articolo 38 del decreto legge n. 19 del 2024, noto come DL “PNRR”. Questo incentivo impone una serie di requisiti, alcuni dei quali sono già specificati nella normativa, mentre altri saranno dettagliati in un decreto ministeriale attuativo previsto per essere pubblicato entro il 1° aprile, ovvero 30 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto.

L’incentivo è destinato alle aziende che, nel biennio 2024-2025, realizzano nuovi investimenti in impianti produttivi situati in Italia, all’interno di progetti innovativi che portano a una riduzione del consumo energetico. La misura del beneficio fiscale aumenta in base alla quantità di energia risparmiata, confermando quanto anticipato nelle bozze preliminari. Questo bonus offre percentuali di detrazione superiori rispetto al precedente bonus investimenti, introdotto dalla legge n. 178/2020, e non è cumulabile con esso per gli stessi costi ammissibili.

A differenza del precedente bonus 4.0, l’accesso a questo nuovo incentivo richiede una procedura specifica. Secondo l’articolo 38, comma 10, del DL 19/2024, diversamente da quanto previsto nelle bozze iniziali, l’accesso all’incentivo avviene tramite il GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.). Le aziende devono inviare elettronicamente al GSE, utilizzando un modello fornito dall’ente, le certificazioni energetiche e una descrizione del progetto di investimento e dei relativi costi.

Il vantaggio fiscale è condizionato alla presentazione di specifiche certificazioni, emesse da un valutatore indipendente secondo criteri definiti nel decreto attuativo, che attestano, prima dell’investimento, la potenziale riduzione del consumo energetico e, dopo l’investimento, la realizzazione effettiva degli investimenti in linea con la certificazione iniziale. Per le PMI, i costi di certificazione sono aggiunti al credito d’imposta fino a un massimo di 10.000 €.

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione, invia quotidianamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite procedura elettronica, l’elenco delle aziende che hanno richiesto l’incentivo e l’ammontare del credito riservato, assicurandosi che il totale dei progetti ammessi non superi il limite di spesa stabilito.

Per utilizzare il credito, l’azienda deve inviare al GSE aggiornamenti periodici sull’avanzamento dell’investimento, secondo modalità che saranno definite nel decreto attuativo. Dopo aver comunicato il completamento dell’investimento, e allegato la certificazione “ex post”, il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche concordate, l’elenco delle aziende beneficiarie e l’importo del credito d’imposta che potrà essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione con il modello F24, secondo l’articolo 17 del D.Lgs. 241/97.

Inoltre, sono previsti specifici obblighi documentali. Le aziende che usufruiscono del credito d’imposta devono conservare, sotto pena di revoca del beneficio, tutta la documentazione che dimostri l’effettivo impegno finanziario e la corretta determinazione dei costi ammissibili. Fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisto dei beni incentivati devono fare esplicito riferimento alle disposizioni dell’articolo 38 del DL 19/2024, inclusa la necessità di indicare tale riferimento anche nei documenti di trasporto, sebbene una risposta a un’interrogazione parlamentare abbia chiarito che questa disposizione si considera rispettata quando la fattura, che include il riferimento esplicito alle disposizioni incentivanti, cita in modo chiaro e univoco il documento di trasporto in cui manca l’indicazione della norma incentivante.

Per il credito transizione 5.0, come per il credito R&S, è necessario che le spese ammissibili siano effettivamente sostenute e che corrispondano alla documentazione contabile preparata dall’impresa, come attestato da una certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti o da una società di revisione, registrati secondo l’articolo 8 del D.Lgs. 39/2010. Per le aziende non soggette per legge alla revisione dei conti, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a un massimo di 5.000 €.

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